CMG Gps Tracker-C.M.G. SRL Trasporti - Logistica - Servizi FTL www.cmggroup.eu
Controlla il METEO prima di partire:
Controlla il TRAFFICO prima di partire:
La CMR, lettera di vettura internazionale, è un documento che attesta l’avvenuta presa in consegna della spedizione relativamente al trasporto delle merci su strada quando il luogo di carico ed il luogo di consegna sono situati in due Stati diversi.
È un vero e proprio contratto di trasporto preparato dal mittente (o dallo spedizioniere) e controfirmato dal corriere, quale prova dell’accordo tra le parti coinvolte in merito ai beni da trasportare, le modalità e le condizioni della spedizione, le quali devono essere conformi alla Convenzione Internazionale CMR.
La Convention des Marchandises par Route, siglata a Ginevra il 19 maggio 1956 e abbreviata con l’acronimo CMR, è il contratto che disciplina numerosi aspetti normativi del trasporto internazionale su strada a titolo oneroso, quando il luogo
di ricezione della merce e quello previsto per la riconsegna siano in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione.
Il documento CMR è composto da 8 capitoli, per un totale di 51 articoli ed è stato modificato da un protocollo nel 1976, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982 n. 242, mentre il 27 maggio 2008 si è aggiunta l’unica vera variazione significativa, ossia un protocollo che consente l’uso del CMR elettronico al posto del cartaceo per fornire la prova di avvenuta consegna. I firmatari originali furono dieci: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera, ai quali negli anni si sono aggregati gli altri Stati europei, oltre a Marocco, Tunisia e diversi Paesi dell’Asia Centrale e del Medio Oriente.
Con il termine CMR viene dunque identificato per estensione anche il documento emesso per regolare il trasporto internazionale su strada, la cui dicitura corretta è “lettera di vettura internazionale”, un contratto i cui campi sono stati sviluppati
dalla International Road Union (IRU) in modo standard per tutti i Paesi, inserendo diciture in tre lingue diverse.
Gli aspetti principali della lettera di vettura internazionale esplicitati nei capitoli della Convenzione di Ginevra del 1956, relativamente al trasporto merci su camion, autocarri e autoarticolati, possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
La lettera di vettura internazionale disciplina la ripartizione e l’esecuzione degli ordini e la responsabilità in merito a ritardi, perdite o danni alla merce, relativamente al trasporto via terra. Al suo interno sono contenuti i dati della spedizione, oltre alle firme
delle parti coinvolte.
La CMR viene emessa dal mittente della merce o, spesso e specialmente in caso di groupage, da chi si occupa della spedizione in qualità di committente del trasporto, su richiesta del vettore. Il modulo della lettera di vettura deve essere compilato opportunamente nel momento in cui le merci sono caricate, sia dal mittente che dal vettore, ognuno riempiendo la sezione di propria competenza.
In realtà nella Convenzione CMR non è menzionato il soggetto che debba concretamente compilare la lettera, quindi il documento di trasporto, in seguito ai dovuti accordi, può essere riempito dal solo mittente come dal solo vettore. Sia mittente che vettore dovranno però assumersi le responsabilità delle indicazioni in essa contenute sottoscrivendo il contratto di consegna CMR.
Questo deve inoltre essere redatto in più copie:
Una volta presa in carico la merce, il vettore ha l’obbligo di controllare la totale conformità dei colli (numero, stato delle merci, imballaggio) rispetto alle indicazioni presenti sulla lettera di vettura internazionale.
Il mittente può avvalersi della facoltà di richiedere al vettore il controllo del peso lordo indicato o la quantità diversamente espressa dei beni, così come la verifica del contenuto dei colli, assumendosi le spese. L’esito dei controlli dovrà comparire sulla lettera di vettura. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la verifica, o parte di essa, il vettore annota sul documento di trasporto le proprie riserve, motivandole, in merito alla quantità, allo stato e all’idoneità degli imballi.
Il mittente è responsabile dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci e delle spese dovute all’imperfezione dell’imballaggio (tranne nel caso in cui tale imperfezione non sia presente tra le riserve segnalate dal vettore), o ad un inadeguato fissaggio delle merci sul veicolo, se a cura del mittente stesso.
La CMR prevede inoltre che il mittente possa sospendere il trasporto o deviarlo verso una destinazione o un destinatario diversi da quelli indicati sulla lettera di vettura, solo se la copia riservata al destinatario non sia ancora stata consegnata o se il ricevente non abbia ancora richiesto il rilascio di tale copia una volta arrivata la merce a destinazione nel luogo previsto per la riconsegna.
La possibilità per il mittente di modificare le condizioni di trasporto, il cosiddetto diritto di contrordine, dipende però da alcuni presupposti:
Nell’eventualità che la merce debba essere trasportata su veicoli differenti o siano presenti diversi generi di merce o partite distinte, il mittente o il vettore ha il diritto di richiedere un numero di lettere di vettura pari al numero dei veicoli utilizzati
o dei diversi generi o partite di merci.
In base al capitolo III art. 6 della Convenzione CMR sul trasporto su strada delle merci, il contratto di consegna CMR deve essere compilato includendo obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
Oltre alle indicazioni obbligatorie, nella compilazione della lettera di vettura CMR sono previste anche delle informazioni facoltative, che riassumiamo dei seguenti punti:
Le parti coinvolte possono ovviamente indicare sulla lettera di vettura qualunque altra indicazione considerata utile.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - mit - aggiornamenti e informazioni